Un milione di euro: a tanto ammonta la sanzione comminata a Samsung Italia dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), per pratica commerciale scorretta. Oggetto del provvedimento le modalità con cui fino all’anno in corso è stata presentata al pubblico una delle principali caratteristiche di smartphone e tablet venduti dall’azienda: la quantità di memoria disponibile all’utente. La capacità in effetti disponibile per i consumatori è risultata essere significativamente inferiore a quella indicata.
Il procedimento istruttorio è stato avviato a seguito di due segnalazioni di consumatori, pervenute il 19 febbraio 2014 ed il 21 maggio 2014, secondo le quali non sarebbero corrette le indicazioni reperibili, all’interno del sito www.samsung.it, nella scheda tecnica dello smartphone X Cover 2, in ordine al valore relativo alla capacità di memoria. La scheda indica: “i 4 GB3 di memoria, espandibile fino a 32 GB con moduli micro SD, possono ospitare applicazioni, musica, foto, video e documenti in quantità”.
Nelle segnalazioni si lamenta che la memoria effettivamente disponibile sarebbe di molto inferiore, essendo la parte restante già occupata dal sistema operativo e da applicazioni preinstallate. I segnalanti lamentano, inoltre, che il software in dotazione non permetterebbe di salvare sulla scheda SD le applicazioni.
Sulla base, inoltre, di elementi acquisiti d’ufficio prima dell’avvio dell’istruttoria, anche per altri modelli di dispositivi mobili Samsung la capacità di memoria al primo avvio del prodotto sarebbe inferiore a quella indicata dall’impresa.
Nonostante la difesa del produttore, che – tra le altre cose – ha fatto presente che la pratica commerciale contestata risulterebbe “analoga a quella di altre imprese produttrici di dispositivi mobili, le quali parimenti indicano al pubblico la capacità di memoria nominale e non la memoria effettivamente disponibile al primo avvio del prodotto“, l’Antitrust ha giudicato questa pratica, ai sensi del Codice del Consumo, “contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la diffusione di informazioni fuorvianti e l’omissione di informazioni rilevanti, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio”. La stessa Autorità ne ha vietato perciò la diffusione o continuazione, stabilendo che Samsung Italia comunichi entro 60 giorni le iniziative assunte per ottemperare alla diffida.