NFT: mercato da 75 miliardi, i consigli legali

by Redazione TecnoGazzetta

Avv. Zilio (Rödl & Partner) “Il consumatore che compra un NFT non può avvelersi del diritto di recesso”

Secondo quanto riportato da Sports Pro Media, il valore del mercato NFT crescerà fino a 75 miliardi di dollari entro il 2025 e questo dovuto in buona parte al boom di vendite dei token sportivi. Inoltre, recenti studi economici hanno prospettato che nel 2022 le transazioni di NFT supereranno i 2 miliardi di dollari con 5 milioni di persone che li acquisteranno.

“NFT da collezione, nuovi asset digitali legati ai “ticket member” e “virtual access tokens” sono solo alcuni degli NFT che negli ultimi mesi hanno avuto una vera e propria esplosione nel mondo sportivo – spiega Leone Zilio, avvocato responsabile del dipartimento sport dello studio Rödl & Partner –  I token non fungibili (NFT), ovvero certificati in formato digitale non intercambiabili né sostituibili ed e infungibili grazie all’utilizzo della tecnologia blockchain sono diventati una potenziale risorsa finanziaria per l’intera industria sportiva e in particolar modo per quella calcistica. Non è un caso se, proprio di recente, la star del tennis Serena Williams sia entrata nel board d’amministrazione di una delle principali piattaforme di fantacalcio su blockchain e, infatti, proprio il mondo del calcio, giocato, virtuale o simulato, sarà uno dei maggiori settori in cui si svilupperanno gli NFT.”

Per i club calcistici gli NFT possono essere una nuova revenuenper implementare le entrate oltre alle classiche sponsorizzazioni, vendita di biglietti e diritti tv e allo stesso tempo fidelizzare sempre di più la propria fanbase con nuove forme di intrattenimento e user experience. Alla luce di tutto questo è evidente quanto questi asset digitali rappresentino un potenziale enorme per Club, società e leghe. Ma attenzione, non è tutto così semplice. Le società sportive se da una parte dovranno adeguare e implementare le proprie conoscenze e competenze tecnologiche ai trend e alle richieste dei nuovi mercati, dall’altro dovranno stare molto attente alle implicazioni legali connesse a questo nuove risorse digitali.

“Una delle possibili implicazioni legali relativa al mondo NFT nella industry sport e nello specifico nel mondo del calcio è quella riguardante i contratti di sponsorizzazione sportiva – spiega l’avv. Leone Zilio di Rödl & Partner – nelle specifico gli sponsor chiedono e chiederanno sempre più agli sponsee garanzia che, alla visibilità data ai propri marchi, loghi, segni distintivi, nel mondo reale corrisponda la stessa esposizione nel mondo virtuale. Ad esempio il logo dello sponsor presente sul tunnel di ingresso dei giocatori in campo dovrà essere presente anche nel medesimo contesto virtuale percorso dal fan nella realtà aumentata.”

“Numerose, poi, possono poi essere le implicazioni legali inerenti la compravendita degli NFT, nello specifico quelle connesse al diritto d’autore – sottolinea l’esperto di Rödl & Partner – E’ infatti opportuno fare chiarezza sul fatto che l’acquirente di un NFT si limita ad acquisire un file di metadati codificato utilizzando un’opera, come per esempio una foto di un atleta colto nell’atto di compiere un gesto sportivo, che può essere soggetta alla tutela del diritto d’autore. Il compratore acquistando i metadati non acquisisce l’opera stessa e pertanto conseguentemente non vanta alcun diritto di proprietà intellettuale verso l’opera originaria.”

A questa si aggiunge la normativa in materia di diritti di immagine. Gli esperti di Rödl & Partner specificano come un Club che intenda cedere a terzi un NFT relativo all’immagine di un proprio atleta, dovrà accertarsi di avere acquisito il relativo diritto di sfruttamento economico dell’immagine dall’atleta stesso

Infine – conclude l’avv. Leone Zilio – ci sono implicazioni legali per la tutela del consumatore. Quest’ultimo non può prescindere da una informazione di base relativa al funzionamento della compravendita di questi asset digitali. Da un lato vi è quindi la necessità di rendere fruibili e comprensibili al consumatore i termini e le condizioni generali di vendita e dall’altro quello di confrontarsi con la complessità della materia che non consente la lineare applicabilità della disciplina della tutela del consumatore. Ad esempio non risulta applicabile alla compravendita di NFT il c.d. ‘diritto di recesso’ del consumatore. Infatti, una volta che l’acquirente ha acquistato un NFT non ha più modo di risolvere il contratto e restituire il bene con conseguente restituzione delle somme spese.”

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