Il Consiglio di Stato ha sospeso parzialmente il provvedimento dell’Antitrust che vieta ad Iren di aumentare il prezzo di luce e gas nei contratti a prezzo fisso fino al 30 aprile 2023.
“Non si tratta però di alcun via libera agli aumenti ma, quasi banalmente, dell’applicazione del Decreto Aiuti Bis”, ricorda Aduc.
Fra maggio e luglio 2022, Iren ha comunicato ai suoi clienti che avrebbe modificato unilateralmente il prezzo dell’energia.
Ad agosto è entrato in vigore il Decreto Aiuti Bis, che vieta ai gestori di modificare unilateralmente il prezzo di energia e gas fino al 30 aprile 2023.
Iren ha quindi inviato una seconda comunicazione, agli utenti già destinatari della prima, che annulla la precedente e che dispone l’aggiornamento del prezzo “in scadenza”.
Ad ottobre, AGCM pubblica un comunicato congiunto in cui chiariscr che i rinnovi contrattuali e le modifiche/aggiornamenti delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali all’atto della firma del contratto NON rientrano nell’applicazione del Decreto Aiuti Bis, e quindi gli eventuali mutamenti di prezzo sono leciti.
Ritenendo che nel caso di Iren non si trattasse di rinnovo contrattuale o di scadenza del prezzo prevista nel contratto, Antitrust è quindi intervenuta ordinando ad Iren la sospensione degli aumenti.
L’AGCM ha infatti rilevato la contraddizione fra le due comunicazioni inviate dal fornitore: o il prezzo è in scadenza (e allora non c’era bisogno di modificare unilateralmente le condizioni di contratto) o il prezzo non è in scadenza (e allora la seconda comunicazione ha indotto in errore i consumatori, facendogli credere contrariamente al vero, che il prezzo fosse in scadenza). Antitrust ha più volte evidenziato nel suo provvedimento tale contraddizione, ponendo l’accento sul fatto che la scadenza contrattuale fosse da Iren solo asserita e non documentata.
Fatta questa fondamentale premessa, nel suo provvedimento di ieri il Consiglio di Stato si è limitato a ribadire che Iren può modificare il prezzo delle sole offerte economiche in scadenza entro il 30 aprile 2023, non degli altri contratti. Si legge infatti nel provvedimento: “Rilevato che l’art. 3 del dl n. 115 del 2022 menzionando le modificazioni unilaterali dei contratti si riferisce al solo ius variandi per contratti che non siano scaduti e non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti e che pertanto esso sembra non poter incidere su rinnovi contrattuali predeterminati nell’esercizio della libertà negoziale”.
Quali contratti potrà quindi modificare Iren?
Solo quei contratti che esplicitamente indicano una data di scadenza (decorsa la quale in contratto e le condizioni economiche andranno rinnovate) e quelli in cui, nella Sezione Economica, si prevede espressamente che il prezzo ha una durata temporale limitata fino ad una data specifica. In questo caso, il prezzo potrà essere modificato solo successivamente alla data di scadenza indicata.
In sintesi, il Consiglio di Stato ha implicitamente detto all’Antitrust che ha sbagliato a presumere che Iren abbia applicato la modifica a tutti i contratti (scaduti e non). Nessun via libera ai rincari quindi, solo l’applicazione puntuale del Decreto Aiuti bis, nel rispetto del principio di legalità.
Source: aduc.it