Covid-voucher: Il fondo di garanzia è una realtà ma non per tutti

by Valerio Longhi

È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che implementa, definendone le modalità di accesso, il fondo di garanzia previsto dalla legge 77/2020 per indennizzare i titolari dei cosiddetti Covid-voucher non rimborsati a causa dell’insolvenza o fallimento dell’operatore commerciale emittente.

Il decreto entrerà ufficialmente in vigore il 30 novembre 2021 ed entro i successivi 30 giorni sarà pubblicato sul sito del Ministero del turismo un avviso contenente le specifiche modalità di invio della domanda di accesso.

Le domande, corredate del voucher non utilizzato entro la scadenza e della richiesta di rimborso inviata senza esito all’operatore turistico, dovranno essere presentate entro le ore 12 del 31 dicembre 2021 e dovranno indicare l’atto con cui è dichiarato il fallimento o accertato lo stato d’insolvenza dell’operatore commerciale, unitamente ad un’autocertificazione contenente i dati del richiedente. Nello specifico si tratta di data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale ed eventualmente partita IVA. Ciò a testimonianza che l’accesso al fondo potrebbe non essere riservato ai soli consumatori: anche i professionisti potranno presentare domanda purché non si trovino in stato d’insolvenza, fallimento o abbiano presentato domanda di concordato preventivo.

L’indennizzo sarà erogato entro 120 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande e sarà pari al valore monetario del voucher.

La consistenza del fondo è pari a 1 milione di euro per l’anno 2021. I 5 milioni per l’anno 2020, inizialmente previsti, non sono infatti più disponibili in quanto, come si legge nelle premesse del decreto, non impegnati entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2020. Un milione di euro sarà sufficiente a soddisfare tutte le richieste? Probabilmente no e in questo caso, espressamente contemplato dal decreto stesso, “ai consumatori aventi titolo sono erogati gli indennizzi in misura ridotta, mediante riparto proporzionale al totale degli indennizzi riconosciuti”.

Siamo lieti di apprendere che sia stato dato seguito all’impegno di indennizzare i consumatori “ – dichiara Maria Pisanò, Direttore del Centro Europeo Consumatori Italia “tuttavia permangono delle perplessità in merito all’attuazione concreta di quanto previsto dal decreto. I voucher emessi in conformità alla normativa emergenziale hanno, infatti, validità 24 mesi, non 18 come scritto nell’atto e dunque, eccezion fatta per quelli relativi ai servizi di trasporto il cui rimborso può essere chiesto dopo 12 mesi, ad oggi, ed entro il 31 dicembre 2021, ben pochi consumatori saranno in possesso di un voucher scaduto e dunque legittimati ad accedere al fondo”.

Barbara Klotzner del Centro europeo Consumatori di Bolzano precisa che è “ necessario ricordare che i Covid-voucher, secondo la normativa emergenziale, sono solo quelli emessi per contratti con esecuzione prevista tra l’11 marzo e il 30 settembre 2020 in caso di cancellazione/rinuncia entro il 30 luglio 2020. Ciò implica che molti voucher scadranno e cioè diventeranno rimborsabili, solo a partire dal 2022.”

Non solo: se l’operatore turistico o il vettore sono insolventi e dunque in una situazione finanziaria critica, che senso avrebbe per il consumatore attendere la scadenza del voucher per tentare di ottenere il rimborso?

Conclude Pisanò: “Le disposizioni attuative del fondo destano alcuni dubbi sull’effettiva realizzazione dell’obiettivo di proteggere i consumatori da eventuali insolvenze o fallimenti degli operatori turistici. Auspichiamo, pertanto, che il fondo venga finanziato anche per l’anno 2022 e che il Ministero del Turismo voglia avviare un dialogo proficuo con le associazioni di consumatori, che, in prima linea, hanno sostenuto e tutelato i viaggiatori sin dalle prime manifestazioni delle nefaste conseguenze della pandemia per la creazione di un fondo di garanzia strutturale ”.

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